Sicurezza: in arrivo il nuovo accordo sulla formazione tra Stato e Regioni

02.07.2024

Siamo agli ultimi passaggi burocratici per il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Questo accordo mira a definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi.

La bozza, che il Ministero del Lavoro ha inviato alla Conferenza Stato-Regioni, sembra essere finalmente quella definitiva, dopo un percorso molto più lungo del previsto. L'accordo, in origine, doveva essere approvato entro il 30 giugno 2022.

Ecco i punti principali del documento, che potrebbero ancora subire modifiche prima dell'approvazione definitiva.

Le nuove regole di formazione interesseranno:

  • Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (articolo 37 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro).
  • Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro).
  • Datori di lavoro che gestiscono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 34 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro).
  • Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del T.U. sulla sicurezza sul lavoro).
  • Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011).
  • Operatori di attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione (articolo 73, comma 5, del T.U. sulla sicurezza sul lavoro).

I soggetti che potranno erogare i corsi di formazione e aggiornamento sono suddivisi in tre categorie: "istituzionali", "accreditati" e altri soggetti (tra cui fondi interprofessionali di settore, Organismi Paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale).

Finalità

L'obiettivo principale, come indicato nella premessa, è di unificare, rivedere e aggiornare gli accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TU), secondo l'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, modificato dalla legge n. 215 del 2021. Questo garantirà:

  • durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria per i datori di lavoro.
  • modalità della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi.
  • monitoraggio dell'applicazione degli accordi e controllo delle attività formative.

Inoltre, c'è l'intento di aggiornare l'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 secondo l'art. 98, comma 3.

Soggetti Formatori

L'accordo distingue tre categorie principali di soggetti formatori:

Soggetti Istituzionali:

  • Includono ministeri, regioni, province autonome, università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  • Questi enti sono responsabili della formazione del personale scolastico, degli studenti e degli operatori della protezione civile, tra altri.

Accreditati:

  • Sono enti formatori accreditati in conformità ai modelli di accreditamento regionali.
  • Per erogare corsi di formazione, devono dimostrare un'esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.

Altri Soggetti:

  • Questa categoria include le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Requisiti dei Docenti e Organizzazione dei Corsi

Requisiti dei Docenti:

  • I docenti devono avere i requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare quelli stabiliti dal decreto ministeriale del 6 marzo 2013.

Organizzazione dei Corsi:

  • Ogni corso deve essere pianificato con un progetto formativo dettagliato.
  • Il numero massimo di partecipanti per sessione è di 30 persone.
  • Per le attività pratiche, il rapporto tra docente e discenti non deve superare 1 a 6.
Modalità di Erogazione della Formazione

Le modalità di erogazione della formazione comprendono:

  • Presenza fisica
  • Videoconferenza sincrona
  • E-learning
  • Modalità mista

La bozza specifica inoltre che, pur utilizzando metodologie didattiche attive come la realtà virtuale o aumentata, queste non possono sostituire la parte pratica della formazione.

Frequenza e Verifiche

Frequenza:

  • La partecipazione ai corsi di formazione è fondamentale per garantire l'efficacia dell'apprendimento.
  • I partecipanti devono frequentare almeno il 90% delle ore previste per poter accedere alle verifiche finali di apprendimento.
  • La presenza viene documentata attraverso registri, che possono essere cartacei o elettronici.
  • È importante che i percorsi formativi siano omogenei, assicurando che tutti i lavoratori ricevano una formazione adeguata e pertinente ai loro ruoli specifici.

Verifiche:

  • Le verifiche sono un elemento essenziale nei percorsi formativi per garantire l'apprendimento effettivo e l'efficacia della formazione.
  • Comprendono esami finali obbligatori per valutare le competenze acquisite dai partecipanti.
  • Sono previste verifiche durante lo svolgimento dell'attività lavorativa per assicurare l'applicazione pratica delle conoscenze.
  • Le verifiche devono essere documentate in verbali, riportando dati del corso, esiti e sottoscrizioni dei responsabili.
  • È previsto un monitoraggio continuo delle attività formative per garantire il rispetto degli standard previsti.

Queste misure assicurano che la formazione sia non solo teorica ma anche applicabile e utile nel contesto lavorativo.

Quando entra in vigore l'Accordo?

Ricordiamo che le informazioni riportate in questo articolo si basano sulla bozza del testo. L'accordo entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Inoltre, è prevista una fase di transizione di 12 mesi durante la quale potranno essere avviati corsi secondo le normative precedenti. Questo periodo transitorio è essenziale per consentire un'implementazione graduale e senza interruzioni delle nuove disposizioni.