Cassazione: la formazione dei lavoratori sulla sicurezza va completata prima che siano adibiti alla mansione
Nella recente sentenza del 13 febbraio 2024, n. 6301, la Cassazione Penale, Sezione 4, ha sottolineato con fermezza non solo il ruolo cruciale della formazione dei lavoratori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, sancendo chiaramente come queste pratiche non siano solo raccomandazioni ma obblighi imprescindibili per i datori di lavoro, ma anche che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve essere impartita da formatori qualificati prima che il lavoratore sia adibito alla sua mansione.
Il fatto
Il caso in questione riguarda l'infortunio di un lavoratore interinale, con mansioni di letturista di contatori, il quale ha subito gravi lesioni a seguito di un incidente sul lavoro. La Corte ha condannato l'amministratore unico e legale rappresentante della società per la quale lavorava il dipendente, evidenziando la mancanza di una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, contravvenendo così all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
La figura imputata
Le accuse sono mosse contro l'amministratore unico e legale rappresentante della società presso la quale era assunto il lavoratore infortunato. Includono negligenza, imprudenza, imperizia e la violazione dell'articolo 2087 del codice civile "Tutela delle condizioni di lavoro" e delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, l'amministratore unico e legale rappresentante è accusato di non aver fornito una formazione sufficiente e adeguata al lavoratore in materia di salute e sicurezza, come previsto dall'articolo 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" del D.Lgs. 81/08.
Le considerazioni della Corte di Cassazione
L'importanza della formazione in materia di salute e sicurezza è stata enfatizzata dalla Corte, la quale ha precisato che la formazione deve essere non solo generale ma anche specifica alle mansioni svolte, e che non può essere sostituita da semplici trasferimenti di conoscenze da parte di colleghi più esperti. Il caso esaminato ha mostrato che, nonostante il lavoratore fosse stato affiancato da un collega più esperto, questo non esonera il datore di lavoro dal suo dovere di fornire una formazione formale e strutturata.
La sentenza mette in luce come la negligenza in tale ambito sia considerata una violazione grave delle normative di sicurezza, con conseguenze penali per i datori di lavoro che falliscono nell'adempimento di questi doveri. Questo caso serve da monito per tutte le aziende sull'importanza di investire in programmi di formazione e informazione efficaci, non solo per rispettare la legge ma per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i dipendenti.
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: la sicurezza sul lavoro non è un optional, ma un obbligo legale e morale che deve essere preso con la massima serietà. La formazione e l'informazione sono strumenti indispensabili per prevenire gli infortuni e salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.
La formazione può impedire il verificarsi di un infortunio?
Nel caso specifico del lavoratore con mansioni di letturista, la Corte di Cassazione ha rilevato che l'infortunio avrebbe potuto essere evitato se fosse stata fornita una formazione specifica adeguata sui rischi connessi alla sua mansione. Se ci fosse stata la formazione specifica, al lavoratore sarebbe stata impartita la direttiva di tenersi ad adeguata distanza dalle operazioni di apertura del "chiusino", in modo da non esporsi ai pericoli derivanti dal tipo di operazione effettuata, e ciò sarebbe valso ad evitare l'evento.
Il lavoratore aveva ricevuto invece solo un corso generale di sicurezza di 4 ore e non aveva ancora partecipato al corso di formazione specifica programmato per i giorni successivi.
La Corte ha sottolineato che l'obbligo di formazione e informazione non è surrogabile dalla semplice trasmissione verbale o gestuale di conoscenze da parte dei colleghi più esperti e che la mancata formazione specifica ha contribuito direttamente all'infortunio, essendo una causa diretta e prevedibile dell'incidente. Pertanto, la formazione specifica e tempestiva, da erogare prima che il lavoratore venga adibito alla propria mansione, è vista come un requisito essenziale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in grado di evitare eventi lesivi causati da condotte imprudenti dei lavoratori.
I docenti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Nella sentenza esaminata, si sottolinea che i docenti che impartiscono la formazione sulla sicurezza sul lavoro devono essere soggetti qualificati. La Corte di Cassazione ha criticato la mera trasmissione verbale o gestuale di informazioni da parte di colleghi con esperienza empirica sul campo, rilevando che questa pratica, sebbene importante, non può sostituire la formazione formale.
I docenti qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono possedere un bagaglio di conoscenze tecniche adeguate, che consentano loro di trasferire ai lavoratori competenze effettive per lo svolgimento in sicurezza delle loro mansioni. Questo include non solo la conoscenza dei rischi specifici associati a particolari attività lavorative, ma anche la capacità di trasmettere procedure operative sicure e l'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. La formazione deve quindi essere un processo educativo strutturato che va oltre il semplice scambio di esperienze o la socializzazione delle prassi di lavoro.
Approfondimento...
Tutti i lavoratori devono partecipare a una formazione iniziale che si articola in due moduli:
- formazione generale, con durata di almeno 4 ore, valida per ogni tipo di impresa,
- formazione specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore in base al settore economico (codice ATECO) e al livello di rischio.
Questa formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni con corsi di almeno 6 ore nel quale devono essere trattate le evoluzioni e innovazioni significative, applicazioni partiche e/o approfondimenti giuridico-normativi, tecnici, organizzativo-gestionali sulla sicurezza, rischi e misure di prevenzione.
Documenti correlati
- Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301