Restrizione REACH “74” sui Diisocianati: normativa, impatti e misure di prevenzione

La restrizione REACH "74" rappresenta un importante intervento normativo per la tutela della salute dei lavoratori esposti ai diisocianati, sostanze chimiche ampiamente utilizzate in diversi settori industriali. L'obiettivo principale di questa normativa è ridurre i rischi di esposizione e prevenire malattie professionali come l'asma, imponendo restrizioni sul commercio e sull'uso e introducendo obblighi formativi specifici.
La normativa REACH "74": iter e contesto
La restrizione REACH "74" è stata introdotta in risposta a un problema significativo per la salute pubblica. Secondo le stime della Commissione Europea, oltre 4 milioni di lavoratori nell'UE sono potenzialmente esposti ai diisocianati, con più di 5.000 nuovi casi di malattie professionali segnalati ogni anno.
L'iter normativo ha avuto inizio il 6 ottobre 2016, quando la Germania ha presentato un fascicolo all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) per richiedere una restrizione sull'immissione in commercio e sull'uso professionale dei diisocianati. Il processo ha portato alla pubblicazione del regolamento (UE) 2020/1149 il 3 agosto 2020, che ha aggiornato l'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 introducendo la voce "74".
A rafforzare ulteriormente le misure di tutela, il 13 marzo 2024 è stata emanata la direttiva (UE) 2024/869, che ha stabilito per la prima volta in Europa un valore limite di esposizione professionale (VLEP) per i diisocianati.
Cosa sono i Diisocianati?
I diisocianati sono composti chimici caratterizzati da due gruppi funzionali NCO legati a una struttura organica alifatica o aromatica. Alcuni dei principali diisocianati utilizzati includono:
Toluene diisocianato (TDI) - Classificato come sensibilizzante respiratorio.
Methylene diphenyl diisocianato (MDI) - Ampiamente usato nella produzione di schiume poliuretaniche.
Hexamethylene diisocianato (HMDI) - Utilizzato in rivestimenti e vernici.
Secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), i diisocianati sono sensibilizzanti respiratori e cutanei, il che rende essenziale una corretta gestione del rischio nei luoghi di lavoro.
Di seguito cerchiamo di individuare le tipologie di prodotti che generalmente contengono diisocianati e dove è possibile trovarli, ricordando che l'elenco è riportato a solo titolo indicativo e non esaustivo:
- Schiume rigide: utilizzate per l'isolamento termico di edifici, frigoriferi, impianti di surgelazione, tubazioni e serbatoi di stoccaggio; si trovano nei galleggianti, negli imballaggi, negli elementi di mobili, nelle scocche di macchine o elettrodomestici
- Schiume flessibili: impiegate nei mobili per la casa (materassi, cuscini per divani, ecc), sedili per autoveicoli, imbottiture per diverse applicazioni industriali, tessuti laminati
- Schiume strutturali a pelle integrale, semirigide e a bassa densità: si trovano in elementi interni dei veicoli (volante, poggiatesta, ecc), in elementi di arredo, in articoli sportivi (sci, tavole da surf, ecc)
- Elastomeri: impiegati per la produzione di suole per scarpe, pannelli di carrozzeria per veicoli, rulli e ruote dentate, nastri trasportatori, sigillanti per l'edilizia e l'industria automobilistica, fibre
- Materiali di rivestimento: trovano impiego nella produzione di adesivi, vernici, stucchi, riempitivi, nastri adesivi
- Prodotti non poliuretanici: i diisocianati sono utilizzati, ad esempio, come leganti per la realizzazione di pannelli truciolari o per la realizzazione di stampi in sabbia per fonderie e per la produzione di schiume poliureiche a bassissima densità impiegate per la realizzazione di materiali di imballaggio.
Implicazioni della restrizione REACH "74"
Limitazioni su commercio e uso
Dal 24 febbraio 2022, l'immissione sul mercato dei diisocianati è soggetta a restrizioni: i prodotti contenenti diisocianati non possono essere venduti con concentrazioni superiori allo 0,1% in peso senza adeguate informazioni sui requisiti d'uso.
Dal 24 agosto 2023, l'utilizzo di diisocianati è consentito solo se il lavoratore ha completato una formazione specifica sull'uso sicuro di queste sostanze.
Obblighi formativi e integrazione con il D.Lgs. 81/2008
La formazione obbligatoria prevista dalla normativa REACH "74" è strutturata su tre livelli:
Formazione Generale: per tutti gli utilizzatori industriali e professionali, con focus su pericoli e rischi per la salute.
Formazione Intermedia: per chi opera in contesti specifici (es. applicazioni a spruzzo, utilizzo all'aperto, ecc.).
Formazione Avanzata: per manipolazioni ad alto rischio, come operazioni in ambienti con ventilazione limitata.
Questa formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni e può essere integrata nei percorsi formativi già previsti dal D.Lgs. 81/2008, evitando sovrapposizioni e garantendo uniformità nei contenuti.
Sanzioni e responsabilità
Le violazioni della restrizione REACH "74" comportano sanzioni previste dal D.Lgs. 133/2009:
Mancato possesso dell'attestato di formazione: arresto fino a tre mesi o ammende da 40.000 a 150.000 euro.
Violazione degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008: ulteriori sanzioni per mancata conformità.
Le autorità competenti sono responsabili della vigilanza su questi adempimenti e possono intervenire con ispezioni e controlli.
Conclusioni
La restrizione REACH "74" segna un passo importante nella tutela della salute dei lavoratori esposti ai diisocianati. L'adozione di misure di prevenzione, la corretta applicazione della normativa e la formazione obbligatoria sono strumenti fondamentali per ridurre i rischi professionali e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Se hai bisogno di supporto nella formazione obbligatoria sui diisocianati o nella gestione della conformità normativa per la tua azienda, contattaci oggi stesso! Il nostro team di esperti è pronto ad aiutarti.